Art. 5.
(Risarcimento del danno alla persona).

      1. Al libro IV, titolo IX, del codice civile, dopo l'articolo 2059 sono aggiunti i seguenti:

      «Art. 2059-bis. - (Risarcimento del danno non patrimoniale). - Il danno biologico permanente viene risarcito, anche ove il fatto offensivo non costituisca reato, attribuendo al punteggio riconosciuto il valore fissato dalla tabella unica nazionale prevista dall'articolo 23, comma 4, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, predisposta sviluppando fino a 100 i meccanismi di calcolo di cui alla tabella prevista dall'articolo 5 della legge 5 marzo 2001, n. 57.
      La tabella di cui al primo comma è redatta dal Ministero della giustizia ed è adeguata annualmente alle variazioni del costo della vita desunte dagli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati.
      A titolo di danno biologico temporaneo è liquidato un importo di euro 50, da adeguare con le modalità previste dal secondo comma, per ogni giorno di inabilità assoluta; in caso di inabilità temporanea inferiore al 100 per cento la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno.
      Il danno biologico è risarcibile indipendentemente dalla sua incidenza sulla capacità di produzione di reddito del danneggiato.

 

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      Ogni altro danno non patrimoniale della vittima ed eventualmente dei suoi familiari viene risarcito, anche ove il fatto offensivo non costituisca reato, su base equitativa tenendo conto della sofferenza patita e di quella presunta per il futuro, della gravità dell'offesa alla dignità e alla qualità della vita presunte secondo l'apprezzamento del giudice nonché delle ulteriori conseguenze negative, per gli stessi aspetti o per altri, provate dal danneggiato.

      Art. 2059-ter. - (Risarcimento del danno da morte). - Il danno da morte viene risarcito, anche ove il fatto offensivo non costituisca reato e anche in caso di morte immediata, nella misura del doppio del danno biologico del 100 per cento da riconoscere alla vittima, se sopravvissuta.
      Il risarcimento di cui al primo comma assorbe o è assorbito da quello eventualmente riconosciuto o erogato alla vittima prima della morte.
      Hanno diritto al risarcimento di cui al primo comma i familiari superstiti se parenti anche adottivi entro il terzo grado, compresi i concepiti al momento dell'evento se poi nati, il coniuge anche separato o divorziato, il convivente more uxorio, i terzi che provino di essere stati legati alla vittima da profondi e duraturi vincoli affettivi.
      La quota di ciascun superstite viene liquidata in percentuale sul totale secondo i criteri seguenti: per un solo superstite al 100 per cento; per più superstiti con divisione in parti uguali, salvo le seguenti preventive riserve:

          1) in favore della madre e del padre anche adottivi e anche non conviventi, purché ancora in famiglia, di figlio unico senza prole: 20 per cento ciascuno;

          2) in favore della madre e del padre anche adottivi e anche non conviventi, purché ancora in famiglia, di figlio unico con prole o di altri figli viventi: 15 per cento ciascuno;

          3) in favore della madre e del padre anche adottivi e anche non conviventi non più in famiglia: 10 per cento ciascuno;

 

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          4) in favore del coniuge non separato legalmente o di fatto o del convivente more uxorio: 20 per cento;

          5) in favore del figlio o dei figli anche adottivi compresi i concepiti se poi nati: 15 per cento complessivamente;

          6) in favore del germano o dei germani: 15 per cento complessivamente».